Appalti, l’ANAC nega il Cig ai Comuni

immagine piccola aa_12Niente codice identificativo gara (Cig) per gli appalti di lavori dei Comuni non capoluogo di provincia. Lo ha confermato il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, con una lettera al Governo pubblicata sul sito dell’Autorità, pur consapevole degli effetti negativi del diniego del Cig per l’intero comparto dei lavori pubblici. Per effetto delle disposizioni contenute nella legge n.89 del 23 giugno 2014(art.9, comma 4) che ha convertito il Decreto legge 24 aprile 2014 n.66, i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, o ancora ricorrendo ad un soggetto aggregatore. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Nella lettera (vedi allegato 1), viene chiarito che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascerà il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti suddetti.

Nel contempo, al fine di consentire agli enti locali di avviare un percorso di attuazione del nuovo modello operativo, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, tenutasi il 10 luglio scorso, ha manifestato l’esigenza di un posticipo, al 1° luglio 2015 per i  lavori pubblici, nell’entrata in vigore del nuovo regime e la necessità di un percorso di preparazione e coinvolgimento di vari soggetti per l’applicazione della norma, così come richiesto anche da ANAEPA-Confartigianato Edilizia e dalle altre associazioni di categoria per evitare la paralisi del mercato dei lavori pubblici.

In particolare, nell’ambito dell’intesa (vedi allegato 2) tra il Governo e le Autonomie Locali, si è ritenuto fondamentale che “l’ANAC conceda il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo che dal 1° luglio non abbiano potuto ricorrere con le attuali modalità previste, ancora in gran parte da attuare, alle acquisizioni suddette, a prescindere dalla tipologia e dal valore”. Nonostante ciò, l’ANAC continua a negare il rilascio dei Cig ai Comuni non capoluogo, “non potendo esimersi dall’applicazione della disposizione vigente” e sollecita con urgenza un intervento normativo che disponga la proroga dei termini come da intesa.

Allegati:
Allegato 1: Lettera Presidente Cantone
Allegato 2: Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali