Cantieri temporanei o mobili, obbligo piano operativo di sicurezza (Pos) per le imprese familiari

cantiere_appalti_interpelloCommissione interpelli: nei Pos delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione né i nominativi degli addetti al primo soccorso.

Le imprese familiari, qualora si trovino a operare in un cantiere temporaneo o mobile, sono tenute a redigere il piano operativo di sicurezza (Pos).

Lo ha precisato la commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro con la nota n. 3 del 24 giugno 2015, in risposta ai quesiti dell’Ugl/sanità.

La Commissione sottolinea che ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle imprese familiari, di cui all’art. 230 bis del codice civile, si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, OBBLIGO DI REDIGERE IL POS. Qualora le suddette imprese si trovino ad operare all’interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell’art.89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, esse devono redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dall’art. 96 del decreto.

Tale piano deve riportare tutti i punti dell’allegato XV, ad eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei Pos delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc..