CONTRATTI DI SOLIDARIETA’. I chiarimenti del Lavoro su licenziamenti, cessioni e tempo pieno. LA SCHEDA TECNICA

i1-150x150La circolare n. 26 del 7/11/2014 del Ministero del Lavoro fornisce una serie di importanti precisazioni sui Contratti di solidarietà

La circolare n. 26 del 7/11/2014 del Ministero del Lavoro fornisce una serie di importanti precisazioni sui Contratti di solidarietà chiarendo, in particolare, alcuni obblighi e divieti per i datori di lavoro in materia di contratti e modifiche aziendali. Di seguito, elenchiamo le principali.

LICENZIAMENTI – Mentre il regime di solidarietà è in corso, il datore di lavoro non può licenziare (salvo che per giusta causa) né mettere in mobilità i lavoratori in solidarietà e neppure quelli in regime ordinario; se tale divieto fosse trasgredito, l’azienda perderebbe la propria quota di contributo, anche nel caso in cui fosse stata già anticipata ai dipendenti.

LAVORO A TEMPO DETERMINATO – Durante il contratto di solidarietà, è possibile convertire un rapporto a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato. Lo stesso vale nel caso in cui un lavoratore finisca il suo periodo di apprendistato trovandosi in regime di solidarietà.

CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA – Laddove un ramo d’azienda in cui è presente del personale interessato dal contratto di solidarietà vanga trasferito, “è possibile che il contratto venga portato fino alla sua naturale conclusione da parte dell’azienda cessionaria”, purché quest’ultima sottoscriva un apposito accordo con le associazioni sindacali.