Decreto PA in Gazzetta Ufficiale tra conferme ed esclusioni

immagine piccola aa_9Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Pa (o Semplificazioni), ma saltano molte norme sull’edilizia privata e sugli appalti pubblici. Rispetto alla bozza di decreto entrata in Consiglio dei Ministri, il testo definitivo del  DL 90/2014 per la semplificazione e la trasparenza amministrativa, approdato in GU il 25 giugno scorso, fa marcia indietro sull’abolizione della responsabilità solidale in materia fiscale nei subappalti che obbliga l’appaltatore a rispondere in solido con il subappaltatore delle ritenute fiscali applicate ai lavoratori dipendenti e dovute dal subappaltatore.

Sorprende la cancellazione di tale misura, che era stata fortemente richiesta da imprese ed associazioni di categoria, in quanto lo stesso ministro alle Infrastrutture, Maurizio Lupi, nel suo intervento all’Assemblea Nazionale di Confartigianato aveva annunciato la volontà dell’esecutivo di abrogare tale disposizione.

Altre misure importanti che non sono state confermate rispetto alla bozza originale sono: l’obbligo di calcolare il ribasso di gara al netto del costo della manodopera, il dimezzamento dei tempi di istruttoria del permesso di costruire per i Comuni oltre 100mila abitanti, la norma che limitava a due anni il potere di autotutela della Pa sulla Scia e la semplificazione dei controlli sulle costruzioni in zona sismica.

Anaepa-Confartigianato Edilizia auspica che tali misure possano essere recuperate nella nuova disciplina degli appalti che dovrà recepire le recenti direttive comunitarie.

Nel decreto rimangono, invece, la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con il passaggio delle sue funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza-ANAC (art.19); l’adozione dei modelli unici, validi su tutto il territorio nazionale, per la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la richiesta del permesso di costruire (art.24); le semplificazioni degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici (art.39); l’accelerazione dei tempi del processo amministrativo nelcontenzioso sugli appalti pubblici (art.40).