Firmato il decreto per il Patent box: tassazione agevolata per redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali

brevetti-300x225La Legge di Stabilità 2015 ha istituito il cosiddetto Patent box, un regime di tassazione agevolata – su base opzionale – per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali.

Il patent box, nelle intenzioni del governo, dovrebbe frenare la localizzazione da parte di aziende italiane della proprietà intellettuale in giurisdizioni estere più favorevoli e nel contempo attrarre potenziali investitori stranieri.

Il Patent box è, di fatto, un regime fiscale opzionale che prevede l’esenzione parziale ai fini Ires e Irap sui redditi derivanti dall’utilizzo di brevetti, marchi commerciali, opere dell’ingegno e altri beni immateriali dalla formazione del reddito complessivo.

I redditi agevolati possono derivare da un utilizzo del bene immateriale diretto alla produzione e/o vendita di beni o servizi, oppure possono essere quelli connessi al corrispettivo per licenze o concessioni.

Nel caso di utilizzo diretto, è necessaria una procedura di ruling internazionale per determinare i componenti positivi di reddito impliciti (royalties) e i costi riferibili ai componenti.

L’esenzione parziale ai fini Ires e Irap sarà pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016, al 50% dal 2017. 

Il regime del Patent box si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile.

Condizione necessaria per poter applicare il regime in parola è lo svolgimento di un’attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla produzione di beni “agevolabili”. L’attività di ricerca può essere svolta anche mediante contratti di ricerca stipulati con altre società (purché diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa), università, enti di ricerca e organismi equiparati.

Il regime di detassazione è applicabile a tutti quei redditi che derivano dall’utilizzo di:
– opere dell’ingegno;

– brevetti industriali;
– marchi d’impresa;
– disegni e modelli;
– processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

La Relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2015 precisa che la norma non richiede necessariamente la registrazione del bene immateriale pur dovendosi comunque trattare di beni per cui le leggi vigenti prevedono potenzialmente la protezione.

Il decreto attuativo, di prossima pubblicazione, definirà l’ambito di applicazione e quindi anche l’impatto effettivo dell’agevolazione.

Fonte: Abruzzo Sviluppo