Lavoro accessorio. Rivalutati i limiti economici

Riforma-del-lavoroSale a 5.060 euro netti il compenso massimo che un lavoratore può percepire per le prestazioni occasionali

Si alza leggermente l’asticella dei limiti economici per il lavoro accessorio. Per quest’anno, infatti, affinché un lavoratore possa essere considerato “occasionale” non potrà percepire compensi mediante i buoni lavoro (c.d. voucher) per un importo superiore a 5.060 euro netti (6.746 euro lordi) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. 

Mentre per la prestazione resa nei confronti di imprenditori commerciali o liberi professionisti, fermo restando il limite dei 5.060 euro annui, non è possibile sforare il tetto dei 2.020 euro netti (2.693 euro lordi). Tale soglia non è limitativa alla sola attività di intermediazione nella circolazione dei beni, ma è propria di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che operi su un determinato mercato. 

Tali importi, come da ultimo stabilito dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), sono “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”. Tale variazione per il periodo “gennaio 2014 – dicembre 2014” è risultata nel misura dello 0,2%. 

A darne notizia è stato l’INPS con la circolare n. 77/2015. 

Riforma Fornero – L’istituto del lavoro accessorio è stato rivisitato dalla Riforma Fornero (art. 1, co. 32 e 33), restringendone l’ambito di operatività, mediante opportune misure di correzione all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi). 

In sostanza sono stati ridefiniti i limiti di applicazione dell’istituto sulla base del solo criterio dei compensi, i quali ora non possono superare i € 5.060 nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, e non rispetto a ciascun committente (come precedentemente disciplinato). 
La differenza è sostanziale poiché se prima il lavoratore doveva stare attento a non superare la suddetta soglia nei confronti di un solo committente, ora invece non potrà più superarla anche se ha intrapreso un’attività lavorativa con più committenti. 

Ambito di applicazione – Possono accedere al lavoro accessorio: 
• i pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio; 
• gli studenti nei periodi di vacanza. Sono considerati studenti “i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro; 
• i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito; 
• i lavoratori in part-time; 
• altre categorie di prestatori (es. inoccupati); 
• i prestatori extracomunitari solo se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o – nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. 

La comunicazione – Prima dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro il committente deve, con l’ausilio di un Consulente del lavoro, procedere all’attivazione dei buoni, comunicando in via telematica all’INPS: il proprio codice fiscale, la tipologia di committente, l’attività svolta, i dati del prestatore, il luogo di lavoro, la data d’inizio e fine della prestazione. Tale comunicazione vale anche ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL. La mancata attivazione è punita con l’applicazione della “maxisanzione”, da € 1.500 a € 12.000 per lavoratore. Il committente può, con analoga procedura telematica, comunicare all’INPS anche eventuali annullamenti o variazioni della prestazione in merito al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell’attività, nonché chiedere il rimborso di voucher scaduti e non utilizzati. L’operazione di comunicazione necessaria per l’attivazione del buono lavoro è altresì indispensabile per la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.

Fonte: Fiscal Focus