Nuove misure per l’autoimprenditorialità e il ricambio generazionale

imprenditori-kmdg-u1088931639276h-258x258@tecnici24_234x234Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale odierna (n. 39 del 17 febbraio 2016) il d.m. 18 gennaio 2016 contenente misure in favore dell’autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.
Il decreto intende offrire agevolazione a favore delle imprese agricole per realizzare progetti innovati.

Ecco una breve panoramica delle disposizioni:

Articolo 1. Definizioni: detta le definizioni:

a) ISMEA: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare;

b) Regolamento: Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato in GUUE L 193/2014;

c) Decreto legislativo: decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

d) ESL: equivalente sovvenzione lordo, di cui all’art. 2, punto 20 del Regolamento.

Articolo 2. Requisiti dei soggetti beneficiari: definisce i titoli e le caratteristiche dei soggetti che possono accedere alle agevolazioni.

Articolo 3. Agevolazioni concedibili: le misure previste consistono nella concessione di mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento delle spese ammissibili; in ogni caso i progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa.

Articolo 4. Massimali di intervento: ai fini dell’ESL i massimali sono i seguenti:

a) 50 per cento nelle regioni meno sviluppate, ai sensi dell’art. 2, punto (37), del Regolamento;

b) 40 per cento nelle restanti zone; le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di ESL, l’importo di 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento.

Per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, i massimali possono essere maggiorati di 20 punti percentuali.

Relativamente alle stesse spese ammissibili, le agevolazioni previste possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente entro i limiti di intensità di aiuto previsti dal Regolamento europeo (n. 702/2014).

Gli articoli, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14, prevedono rispettivamente le modalità di istruttoria, l’ammissione e l’attuazione delle domande, le modalità di erogazione dei mutui agevolati, i vincoli sugli investimenti e sulle attività, il monitoraggio, le ispezioni e i controlli, l’eventuale procedura di decadenza e le istruzioni applicative.

Particolare attenzione deve essere riservata all’articolo 9 (Garanzie); l’articolo prevede che il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l’intero importo concesso maggiorato del 20 per cento per accessori e per il rimborso delle spese.

A questo fine si potrà ricorrere a:

a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;

b) in alternativa o in aggiunta all’ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120 per cento del mutuo agevolato concesso.

Fonte: Il Sole 24 ore