Ricostruzione post-sisma: subito pagamento lavori effettuati

Ora che i cantieri sono fermi per effetto del DPCM del 22 marzo, la mancanza di liquidità rischia di non far riaprire più migliaia di imprese dell’edilizia. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente nell’individuazione ed attuazione di misure rivolte a contrastare e ridurre le conseguenze socioeconomiche scaturenti dall’emergenza sanitaria in corso, il Commissario di Governo alla ricostruzione, Giovanni Legnini, con l’ordinanza n. 97 ha disposto l’immediato pagamento dei lavori di ricostruzione post sisma effettuati fino al momento della sospensione, senza attendere quindi il completamento degli stati di avanzamento (SAL), nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 2016.

L’ordinanza è immediatamente esecutiva e consentirà di richiedere subito il pagamento dei Sal parziali, in deroga alle norme attuali che invece prevedono il raggiungimento di determinate percentuali di completamento dei lavori (20%, 40% e 70%, oltre al saldo finale).

La richiesta di pagamento potrà anche riguardare le spese tecniche nonché le spese sostenute per gli interventi sui beni mobili strumentali e per il ripristino delle scorte.

La misura, che resterà in vigore fino al 30 giugno, consentirà dunque alle imprese edili di recuperare liquidità, a condizione che i lavori eseguiti prima della sospensione dei cantieri raggiungano un valore minimo di almeno 5 mila euro.

L’importo del SAL – si legge nell’ordinanza – deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l’importo del Sal può determinare il superamento del 95% di erogazione del contributo.

La richiesta di pagamento deve contenere specifica attestazione della percentuale dello stato di avanzamento dei lavori e va presentata dal Direttore dei lavori all’Ufficio speciale per la ricostruzione; le domande sono presentate utilizzando la piattaforma informatica in uso presso la struttura del Commissario straordinario.

Ai fini della verifica della regolarità contributiva delle imprese affidatarie e fornitrici nonché dei tecnici e professionisti, alla data di emissione delle fatture, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i DURC, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (art. 103, comma 2, del decreto-legge n.18 del 2020).

Allegati:
Ordinanza n.97