Ritardo pagamenti, ecco gli interessi di mora applicabili

SoldiLa percentuale degli interessi di mora che l’autrasportatore può richiedere in caso di ritardato pagamento delle fatture nel secondo semestre 2014 arriva all’8,15%.

l Ministero dell’Economia e delle Finanze – nel comunicato “Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014 – ha aggiornato i tassi di interesse, sulla base del tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea, fissandoli allo 0,15%.

Ricordiamo che in virtù del D. Lgs. 231/2002, le imprese di autotrasporto hanno diritto agli interessi moratori in caso di mancato rispetto da parte dei committenti dei termini – non superiori a 60 giorni – pattutiti per il pagamento delle fatture.

La normativa sui costi minimi prevede inoltre che, per i servizi soggetti a costi minimi, al tasso di interesse vigente vadano aggiunti ulteriori otto punti percentuali.

Dunque, per il semstre che va dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, il tasso complessivo applicabile agli interessi di mora nell’autotrasporto è pari all’8,15%.