Attività di tintolavanderia

downloadIn relazione alla problematica concernente l’attività di tintolavanderia, in attesa di definire con le Camere di Commercio  il punto concernente l’annotazione della nomina dl responsabile tecnico nel registro delle imprese, si forniscono le seguenti  indicazioni, già condivise con le stesse Camere:

  • La comunicazione del responsabile tecnico deve essere effettuata entro il temine perentorio di 60 giorni dalla  conclusione del primo corso di qualificazione ex art. 34 della L.R. 59/2010;
  • La comunicazione deve essere inoltrata alla Camera di Commercio per il tramite del SUAP, sulla base del modello Allegato B della modulistica approvata con D.G.R. n. 503 del 3/08/2012, opportunamente  adattato alle esigenze emerse;
  • La competenza ad eseguire gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti tecnico professionali è ascritta in capo ai Comuni, i quali adottano, in caso di accertamento negativo, i provvedimenti inibitori di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19 della legge 2141/1990 e s.m.e i.;
  • i corsi devono essere frequentati solo da coloro i quali non siano in possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all’art. 2, comma 2 della Legge 84/2006, focalizzando in particolare l’attenzione sull’avviso di non ritenere obbligatoria la frequenza dei corsi dai soggetti di cui al punto 2) della  lett. d) dello stesso comma 2; da tale avviso discende che tale esclusione debba riguardare, per coerenza, anche i casi disciplinati ai punti 1) e 3).

Fonte: Regione Abruzzo