DEDUZIONI FORFETARIE 2017 SPETTANTI AGLI AUTOTRASPORTATORI

Resi noti gli importi spettanti per il periodo d’imposta 2017

Facendo seguito alla nostra News n. 35 del 9 luglio 2018 in cui veniva evidenziata l’attività sindacale svolta da Confartigianato Trasporti in merito al tema, si informa che il Ministero dell’economia e delle finanze con il Comunicato stampa n. 112 del 16 luglio u.s., ha reso noto l’importo spettante delle deduzioni forfetarie riconosciute agli autotrasportatori per conto terzi per il 2017 di cui all’articolo 66, comma 5 del TUIR.

In particolare, per il 2017, gli importi delle deduzioni spettanti per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore, sono pari a:

  • 13,30 euro per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (ossia il 35% di 38,00 euro);
  • 38,00 euro per trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa.

Sempre in data 16 luglio 2018, l’Agenzia delle entrate con un Comunicato stampa ha indicato che la deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2018 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito).

Viene, inoltre, confermata la misura relativa al recupero del contributo al SSN. Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono, infatti, recuperare nel 2018 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24, va utilizzato il codice tributo “6793”.