DPCM – Disposizioni per aree di criticità

A partire da venerdì 6 Novembre entra in vigore il nuovo DPCM

L’intero territorio nazionale sarà suddiviso in tre tipologie di zone che seguiranno regole differenziate a seconda della situazione epidemiologica.

Le tre zone sono:
🟡MISURE DI CONTENIMENTO ORDINARIE

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto


🟠 MISURE DI CONTENIMENTO ELEVATA GRAVITÀ

Puglia, Sicilia.


🔴 MISURE DI CONTENIMENTO DI MASSIMA GRAVITÀ

Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

L’Abruzzo per ora è considerata regione GIALLA

🟡 REGIONI CON MISURE DI CONTENIMENTO ORDINARIE


🟨Coprifuoco dalle 22 alle 5 e, quindi, ritorno dell’autocertificazione per uscire di casa dopo le dieci di sera occorrerà provare di doverlo fare per ragioni di lavoro necessità e salute.
🟨chiusura dei musei e delle mostre
🟨 didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni)
🟨nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
🟨coefficiente di riempimento massimo del 50 per cento sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale
🟨chiusura di bar e ristoranti alle 18. L’asporto è consentito fino alle 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
🟨chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie
resta come sempre fortemente raccomandato a tutti, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute

🟨 La chiusura al pubblico di strade urbane per tutta la giornata o per fasce di orario dove si possono creare assembramenti. è fatta possibilità comunque di accesso e deflusso dagli esercizi commerciali legittimamente aperti e dalle abitazioni private.

🟨Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica a condizione che siano rispettate le distanze

🟨 Sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi

🟨È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi nonché di ricevere persone diverse dei conviventi salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza

🟨È confermato l‘obbligo per i locali commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli vigenti art. 1comma 5 in materia si confermano i poteri delle regioni e della conferenza e le regioni prevenire o ridurre il contagio e comunque incoerenza con scientifico Riportati nell’allegato 10 del DPCM

🟨Per quello che riguarda le altre attività attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato oltre la distanza interpersonale di almeno 1 m, che gli ingressi avvengono in modo dilazionato e che si svolgono rispetto dei protocolli e linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Si raccomanda l’applicazione delle misure in cui all’allegato 11 relativo alle misure per l’esercizi commerciali; nelle giornate festive prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno di centri commerciali e dei mercati ad eccezione delle farmacie parafarmacia e presidi sanitari punti vendita di genere alimentari tabacchi ed edicole

🟨Le attività di servizi alla persona Parrucchieri Barbieri Estetiste sono consentite a condizione che le regioni e le province autonomi abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuano i protocolli e le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio del contagio detti protocolli dovranno essere adottate dalle regioni o dalla conferenza dei rettori del rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali o comunque in coerenza con i criteri per i protocolli di settore elaborati dal comitato tecnico scientifico in data 15 maggio 2020 di cui all’allegato

🟨Sospese le attività di palestre, piscine e centri benessere, centri termali fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio ok effetti non l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza

🟨Quanto riguarda le attività professionali e assimilabili il DPCM raccomanda che siano attuate modalità di lavoro agile svolte presso il proprio domicilio con modalità a distanza sia sentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva siano assunti i protocolli di sicurezza anticontagio fermo restando l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro e sociali. Si segnala inoltre che il DPCM confermando la possibilità per le autoscuole di svolgere i corsi e le prove teoriche o pratiche i corsi per l’accesso alla professione di Trasportatore su strada e i corsi sui tacchi graffi stabilisce che in caso di aggravamento della situazione epidemiologica il ministero dei trasporti sentiti i presidenti delle regioni interessate possa disporre la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida e proroga dei termini in favore dei candidati che non abbiano potuto sostenere le prove

🟠 REGIONI MISURE DI CONTENIMENTO ELEVATA GRAVITÀ


🟧 sarà vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza)
🟧 Saranno consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza
🟧 sarà vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune
🟧 saranno sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio

🔴 REGIONI CON MISURE DI CONTENIMENTO MASSIMA GRAVITÀ
🟥 vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza)
🟥 chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari
🟥 chiusa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto
🟥 sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto
🟥 è consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina
🟥 è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale
🟥 attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media.

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