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Spese sanificazione e DPI: dall’Agenzia delle Entrate il modulo per il credito d’imposta

Il provvedimento del 10 luglio scorso firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal DL 34/20 “Rilancio” per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Inoltre, con la Circolare 20/E (clicca qui) l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui 2 crediti d’imposta.

L’art.120 del DL “Rilancio”, ha riconosciuto ai professionisti e associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, in relazione a un massimo di 80.000 €, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense o per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL “Rilancio”, dovevano essere stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta.

All’art.125 del DL ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 € per ciascun beneficiario.

Come chiarito nel provvedimento delle Entrate, il modello per comunicare le spese (clicca qui) ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio Web presente nell’area riservata del sito Internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia e riceverà risposta entro 5 giorni

Nel documento vengono definite altresì le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare, invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, come previsto dall’art.122 del DL “Rilancio”.

Clicca qui per accedere alle istruzioni e chiarimenti dell’Agenzia dlle Entrate

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