La riqualificazione energetica di una unità immobiliare singola non può essere considerata nel 110%

Il Superbonus non spetta sulle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale di un fabbricato, costituendo quest’ ultimo un intervento a sé stante. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 43 del 18 gennaio 2021 sulle detrazioni spettanti per i lavori da eseguire su un unico fabbricato indipendente.

L’istante è proprietario di un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente sul quale intende effettuare la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di calore, con conseguente aumento di due classi energetiche e un intervento di riqualificazione energetica “con interventi sull’involucro dell’edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti)”, così come definiti dall’articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006. La richiesta del contribuente è relativa alla riqualificazione energetica globale del fabbricato, se possa essere considerato intervento trainato e, quindi, beneficiare della detrazione del 110%.

Si ricorda che la maggiore aliquota si applica solo se gli interventi “trainati” (interventi di efficientamento energetico o installazione di impianti solari fotovoltaici) sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico dell’edificio o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche (oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta).

Ciò considerato, gli interventi indicati nell’articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006, sono quelli «di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192». Data l’assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica.

La riqualificazione energetica di edifici esistenti, dunque, comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica è inteso come un unicum e, in tal senso, non opera una distinzione tra interventi trainanti e trainati, come previsto, invece, dalle disposizioni sul Superbonus.

L’intervento potrà quindi essere ammesso esclusivamente come lavoro a sè stante e non in combinazione con altri, come indicato anche nella circolare n. 19/2020, in base alla quale la fruizione di un intervento agevolato non prevede altri aiuti per lo stesso lavoro.

Non è, quindi, possibile beneficiare del Superbonus 110% per le spese sostenute per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato, ai sensi dell’articolo 1, comma 344 della legge n. 296/2006, costituendo la riqualificazione energetica un intervento a sé.