Le imprese innovative fanno il pieno di bonus fiscali

agenzia-entrateIl Fisco premia l’innovazione con un mix di sconti, incentivi e semplificazioni per le start-up innovative e gli incubatori certificati.

Dall’esclusione dalla disciplina delle società di comodo all’esenzione dal versamento dell’imposta di bollo, dai crediti di imposta in favore delle nuove assunzioni alle detrazioni Irpef e deduzioni Ires in favore degli investitori, la circolare n. 16/E di ieri traccia una mappa completa delle agevolazioni fiscali dedicate alle nuove imprese proiettate nel futuro.

Di seguito una panoramica di alcuni dei chiarimenti forniti nel documento di prassi.

Detrazione Irpef per investimenti in start-up, più spazio agli incentivi – Il documento di prassi di oggi definisce la platea dei soggetti Irpef che possono beneficiare della detrazione d’imposta. Le Entrate precisano, infatti, che, oltre ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, possono usufruire della detrazione del 19 per cento degli investimenti nelle start-up innovative anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone e le imprese familiari. Agevolazioni ulteriori, con una detrazione che sale al 25 per cento, sono previste per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico. Il limite massimo di 500mila euro per periodo d’imposta su cui calcolare la detrazione Irpef riguarda la somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative. Chi, per esempio, investe in due start-up innovative calcolerà il limite di 500mila euro sommando gli investimenti fatti in entrambe le società.

Deduzione Ires per investimenti in start-up, quando l’agevolazione sale al 27% – La circolare fa il punto anche sulle deduzioni degli investimenti, ribadendo che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società possono beneficiare della deduzione del 20 per cento degli investimenti nelle start up innovative, per una somma non superiore a 1.800.000 euro per ogni periodo di imposta. La deduzione balza al 27 per cento per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico.

Credito d’imposta al 35% per nuove assunzioni, tetto a 200mila euro – Le start-up innovative e gli incubatori certificati che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato (in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale tecnico-scientifica e impiegato in attività di ricerca e sviluppo) accedono “con modalità semplificate” e in regime “de minimis” al credito di imposta del 35% sui costi di assunzioni per un massimo di 200mila euro, a condizione che i nuovi posti di lavoro siano conservati per almeno tre anni (o due nel caso di piccole e medie imprese).

Amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi, lo strumento finanziario non fa reddito – La parte di reddito da lavoro che le start-up innovative e gli incubatori certificati corrispondono agli amministratori, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori continuativi sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi non contribuisce alla formazione dell’imponibile, sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo. La circolare di oggi precisa, però, che i collaboratori occasionali non possono fruire di questo tipo di agevolazione, perché percettori di redditi diversi.

Start-up innovative, niente test di operatività sulle società di comodo – Il documento di prassi ribadisce che alle start-up innovative non si applica la disciplina prevista per le società di comodo (sia quelle non operative sia quelle in perdita sistematica). Per tutto il periodo in cui una società ha i requisiti per qualificarsi come start-up innovativa non è quindi tenuta a fare il test di operatività. Inoltre, il documento di prassi chiarisce che, ai fini della applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, il “triennio di osservazione” decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa.