Ritenute appalti e beni strumentali: l’Agenzia della Entrate risponde

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in materia di verifiche sull’esecuzione delle ritenute negli appalti ad alta intensità di manodopera. Richiesta di chiarimenti formulata da un’associazione e riguardante la corretta applicazione del criterio di “strumentalità” relativo all’utilizzo, da parte del fornitore del servizio, di beni di proprietà del committente, nello svolgimento della prestazione all’interno di un contratto per l’affidamento a terzi di opere e servizi. È stato in particolare richiesto all’Agenzia di chiarire le casistiche che possono considerarsi escluse dall’applicazione della suddetta norma, con particolare riferimento ad interventi nei quali il Committente risulta essere proprietario di beni che non sono “strumentali” al compimento dell’opera ma si configurano “oggetto del servizio” da effettuare. 

L’Agenzia è chiamata ad esprimersi circa la corretta applicazione dell’articolo 4 del Dl n. 124/2019 che ha introdotto al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’articolo 17-bis, il cui comma 1 prevede che “i sostituti d’imposta, residenti nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200 mila euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, consorzi o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio”.  

Obblighi che non si applicano se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza di tali requisiti: 

  • risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. 

Nel fornire la risposta, l’Agenzia ha richiamato i contenuti della circolare n. 1/2020, nella quale, oltre all’indicazione che il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente debba avvenire «con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma», è stato inoltre precisato che:  

– i predetti beni strumentali «saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali»;  

– «l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame». 

Nel caso in questione, il Committente risulta essere proprietario di beni che si configurano, invece, come oggetto dell’appalto che è svolto presso la sua struttura produttiva, nella quale è chiamata a intervenire e operare l’impresa appaltatrice. Pertanto, concludono le Entrate, dovrà essere valutato avendo riguardo agli effettivi beni strumentali utilizzati dal commissionario per lo svolgimento del lavoro.  

L’Agenzia ritiene quindi che qualora i beni strumentali utilizzati per l’esecuzione dei servizi affidati non siano di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997.