Nuove regole sull’utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia”

DA SABATO 24 OTTOBRE 2020 ENTRANO IN VIGORE LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL DLGS 68 DEL 9 GIUGNO 2020 SU “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI TERMINI «CUOIO», «PELLE» E «PELLICCIA» E DI QUELLI DA ESSI DERIVATI O LORO SINONIMI E LA RELATIVA DISCIPLINA SANZIONATORIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 2019, N. 37 – LEGGE EUROPEA 2018”, (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE – SERIE GENERALE N. 160 DEL 26 GIUGNO 2020).

Un provvedimento con il quale si intende regolare l’immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti con termini, anche in lingua diversa dall’italiano, “cuoio”, “pelle”, “cuoio pieno fiore”, “cuoio rivestito”, “pelle rivestita”, “pelliccia” e “rigenerato di fibre di cuoio”. Sono interessati anche gli aggettivi e sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria».

Se il Decreto non viene rispettato, le sanzioni sono davvero importanti e vanno da 1.500 euro a 20.000 euro per chi effettivamente etichetta i prodotti (produttori/importatori), per esempio, per mancanza di etichetta o contrassegno o per un impiego di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti richiesti.

Come richiesto ed ottenuto da Federazione Moda Italia-Confcommercio, ai commercianti è lasciata la sola verifica della presenza dell’etichetta e della corrispondenza delle informazioni in essa contenute con quelle indicate in fattura. In caso di violazione, il distributore verrà sanzionato con una multa da 700 a 3.500 euro, a meno che non dimostri la corrispondenza di tali indicazioni con quelle che gli sono state fornite dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento.

Viene inoltre raccomandato di non impiegare in maniera inappropriata i termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” anche nei cartellini in vetrina, in relazione all’uso di parole che si riferiscono a materiali non derivanti da animali (“ecopelle”, “pelliccia sintetica”, “simil-pelle”, “finto cuoio”, ecc.).

Un’altra richiesta di Federazione Moda Italia, accolta dal MISE, riguarda la possibilità di smaltire le scorte che possono continuare ad essere messe a disposizione sul mercato, ai fini del loro esaurimento, entro e non oltre il 23 ottobre 2022.

Fonte: https://bit.ly/37uoyM8