Autorizzazione paesaggistica: semplificate le procedure

Il Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 ha approvato in via definitiva un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che semplifica le procedure per l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. Il provvedimento, previsto dall’articolo 12 del Dl Cultura 83/2014 e atteso entro la fine del 2014, ha accolto le proposte di modifica della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato ottenendo anche i pareri favorevoli, con osservazioni, da parte delle competenti Commissioni di Camera e Senato.

Il Regolamento non solo amplia e precisa le ipotesi di interventi di lieve entità, con ulteriori semplificazioni procedimentali, ma individua le tipologie di interventi per i quali non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni e gli enti locali.

Nell’allegato A del testo sono definiti i 31 interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica che non comportano sostanziali modifiche agli edifici. Tra questi figurano:

• opere interne, senza impatto all’esterno, anche con cambio di destinazione d’uso;

• interventi su prospetti e coperture eseguiti nel rispetto dei piani colore e delle caratteristiche dei materiali e delle finiture dell’edificio (es. tinteggiature, rifacimento intonaci, manutenzione balconi);

• consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico nel rispetto delle caratteristiche dell’edificio e senza modifiche a sagoma o aspetto;

• eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni;

• installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie);

• installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici);

• installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati.

Nell’allegato B al regolamento vengono invece individuate 42 tipologie di interventi ritenuti di lieve impatto sul territorio tra i quali:

• incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche dell’edificio e delle finiture esistenti;

• realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

• modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti;

• interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;

• realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;

• realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;

• demolizione senza ricostruzione di edifici privi di interesse culturale.

Un altro aspetto rilevante introdotto è lo snellimento delle procedure di rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica: per un intervento già autorizzato in precedenza che non ha subito modifiche si consente all’impresa di presentare all’Amministrazione l’istanza di rinnovo autocertificando l’assenza di variazioni senza produrre la relazione e il progetto del tecnico abilitato, che possono rappresentare un aggravio ingiustificato.

Le misure di semplificazione diventeranno operative non appena il testo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.