CRATERE SISMICO: CIRCOLARE INPS SULLA INTERPRETAZIONE DEI CONTRIBUTI SOSPESI

CAMERA DI COMMERCIO DELL’AQUILA, CONFINDUTRIA, CONFCOMMERCIO, APINDUSTRIA, ANCE, CONFARTIGIANATO, CNA, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA, ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO, ORDINE DEI COMMERCIALISTI,  ASSOCIAZIONE TRIBUTARISTI, SINDACATO CONSULENTI DEL LAVORO,  CGIL, CISL, UIL, UGL

Dopo i disastrosi eventi del 6 aprile 2009, l’intero sistema produttivo aquilano si trova, ancora una volta, a doversi confrontare con una Pubblica Amministrazione che, more solito, fa della più ottusa burocrazia la sua arma principale per vessare cittadini, imprese, professionisti e chiunque provi a far rinascere l’economia nel nostro Territorio.

Questa volta ad essere “più realista del re” è l’INPS, seguita a ruota dall’INAIL, che ha deciso di “legiferare” in contrasto, ed al posto, dello Stato Italiano emanando una circolare con la quale, interpretando una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che prende solo atto di una certa situazione, decide che la riduzione al 40% dei premi e contributi, concessa dopo tanto tribolare nei territori del cratere, costituisce aiuto di Stato, e come tale da trattare secondo il regime de minimis, anticipando quello che, a suo parere, sarà l’esito di una procedura di infrazione della UE nei confronti dello Stato Italiano.

Bisogna sottoleneare inoltre che tecnicamente le aziende, secondo le previsioni delle circolari, dovrebbero determinare correttamente la somma delle agevolazioni rientranti negli aiuti de minimis, ma di fatto sono inpossibilitate dal farlo. Tale impedimento è causato da carenze normative, atteso che la Legge 183/2011 al comma 28 dell’art. 33, include nella riduzione al 40% non solo Contributi INPS e premi INAIL ma anche IRPEF e relative addizionali Regionali e Comunali, IRES, IRAP, TARSU e non da ultimi i ruoli esattoriali. Di tali somme solo alcune ad oggi sono esattamente determinabili. Poiché l’importo degli aiuti ricevuti (60% di riduzione) deve essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 e considerato che l’inesattezza dell’autocertificazione comporta sanzioni penali come si può pretendere di far dichiarare dati non certi. Si ricorda che secondo la circolare INPS il superamento del limite previsto dal de minimis comporta l’integrale restituzione al 100% delle somme sospese. Le iniziative singole INPS ed INAIL sono dunque intempestive, emanate solo in base ad una nota ministeriale senza attendere la pronuncia della Commissione Europea, e non emanate congiuntamente con L’Agenzia delle Entrate come avviene solitamente per argomenti incidenti sia previdenzialmente che fiscalmente. La pronuncia della Commissione Europea quasi certamente farà rientrare detti aiuti nella lettera b del comma 2 dell’articolo 107 TFUE (aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturalioppure da altri eventi eccezionali) e dunque compatibili con il mercato interno. A tal punto i drammatici scenari, montati ad arte dalle famigerate circolari, che stanno togliendo il sonno a migliaia di aziende, professionisti e lavori dipendenti evaporerebbero come la nebbia al sole dell’Aquila.

Alla luce di quanto esposto le parti riunite diffidano INPS e INAIL ad attivare la procedura di recupero e preannunciano ricorsi ed iniziative, anche legali, sia su questa vicenda che sulle pregresse iniziative che gli Enti hanno già impropriamente portato avanti creando grave nocumento per il territorio.