DURC, sospensione alla scadenza del precedente

anaepa3Con l’interpello n. 33 dell’11 dicembre 2013 il Ministero del Lavoro ha risposto ad una istanza in cui si chiedevano chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dell’arco temporale di riferimento di non rilascio del DURC in presenza delle cause ostative indicate nella Tabella A di cui al Decreto 24 ottobre 2007 recante “le modalità di rilascio, i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva”.

In sostanza la Tabella A del Decreto stabilisce che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, l’impresa non possa ottenere il DURC utile al godimento di benefici “normativi contributivi” per un determinato periodo di tempo, pari anche a 24 mesi. Secondo il Ministero del Lavoro, tali periodi decorrono evidentemente dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati.

Una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l’impresa potrà evidentemente tornare a godere di benefici “normativi e contributivi”, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali. Per tutto il periodo di non rilascio del DURC non sarà possibile usufruire di benefici concernenti ad esempio l’abbattimento degli oneri contributivi nei confronti dell’INPS nel caso in cui gli stessi vengano assolti in base a scadenze legali mensili.

La circolare specifica altresì che l’eventuale sospensione del DURC e quindi dei benefici “normativi e contributivi” in forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento Unico rilasciato in precedenza per la stessa finalità. Viene inoltre chiarito che la disciplina delle cause ostative al rilascio del DURC trova applicazione anche per i Documenti acquisiti d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti le quali, “ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, (…) anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il DURC”.

Interpello n. 33 dell’11 dicembre 2013