EMENDAMENTI DDL 2281 E DDL CONCORRENZA DI INTERESSE DEL SETTORE ODONTOTECNICO

Confartigianato-Imprese-Teramo-UPA-300x53Con riferimento alle precedenti comunicazioni relative al DDL 2281 “Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali”, ed in particolare alla predisposizione da parte di Confartigianato di emendamenti veicolati ai Parlamentari vicini alla Confederazione, si allegano tutti gli emendamenti di nostro interesse effettivamente presentati alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

Al riguardo, si segnala che gli emendamenti 1.2 (pag.9) e 3.2 (pag.12) sono quelli che “riprendono” più fedelmente le nostre richieste.

L’emendamento 1.2, infatti è diretto a reprimere il fenomeno dei prestanome nel campo dell’odontoiatria e prevede per l’odontoiatra che collabora con chi esercita abusivamente la professione la pena della reclusione fino a due anni e la multa da 10 mila a 50 mila euro e l’interdizione da 3 a 5 anni dall’esercizio della professione.

L’emendamento 3.2 è teso ad aumentare le pene per l’esercizio abusivo di un’arte ausiliaria di una professione sanitaria prevedendo la reclusione fino a due anni, la multa da 10 mila a 50 mila euro, la pubblicazione della sentenza, la confisca delle attrezzature e l’interdizione dall’attività.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti si specifica quanto segue:

  • L’emendamento 1.4 è diretto a specificare che la norma – che modifica il reato di omicidio colposo estendendo la pena aggravata della reclusione da 3 a 10 anni ai casi di morte per colpa causata nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria- riguarda le arti sanitarie per le quali è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, estendendo in tal modo la pena anche a coloro che esercitano abusivamente la professione di odontotecnico (secondo l’analisi effettuata di concerto con l’Ufficio Legislativo, l’esame di abilitazione previsto per gli odontotecnici rientra nella fattispecie richiamata).
  • Stessa lettura riguarda l’emendamento 1.5 rispetto alla modifica del reato di lesioni personali colpose che prevede che la pena prevista quando la lesione grave o gravissima sia cagionata nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria – riguarda le arti sanitarie per le quali è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. 
  • Appare negativo l’emendamento del Relatore 1.11, che tende invece a specificare che le modifiche all’art.348 del Codice Penale di cui all’art.1 della norma riguarda le professioni per le quali è prevista l’iscrizione ad un albo professionale, e propone quindi la restrizione delle sanzioni al solo esercizio abusivo delle professioni che prevedono l’iscrizione ad un Albo professionale e quindi, nel nostro caso, della professione medica. 
  • L’emendamento 1.12 è diretto a sostituire la confisca degli strumenti utilizzati dal professionista con quelli utilizzati allorché è stato commesso il reato. 
  • Gli emendamenti 1.10 e 1.13 riguardano rispettivamente: – la modifica la sanzione della reclusione: “da sei mesi a tre anni” al posto di “dei due anni” – l’inserimento della pena accessoria dell’interdizione dalla professione da due a cinque anni.

Diversi emendamenti relativi al “contrasto dell’esercizio abusivo della professione” sono stati presentati anche nell’ambito del DDL Concorrenza (cfr. allegato: emendamenti anti abusivismo ddl concorrenza.pdf). Di questi, l’unico che abbia attinenza con le nostre richieste rispetto alla modifica dell’art.348 del Codice Penale è il 47.0.6, in quanto fa riferimento ad “una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato” contrariamente a tutti gli altri che richiamano espressamente l’iscrizione ad un Albo. Tutti estendono invece all’esercizio abusivo di una professione e di un’arte sanitaria (impropriamente definita in luogo di “arte ausiliaria delle professioni sanitarie”) quanto previsto dal codice penale in ordine ad omicidio colposo e a lesioni personali colpose.

Ad entrambi i provvedimenti sono stati, infine, presentati emendamenti relativi alle società operanti nel settore odontoiatrico, che prevedono che il capitale sociale debba essere rappresentato da almeno due terzi di soggetti iscritti all’albo degli odontoiatri e che il Direttore sanitario di tali strutture debba essere un odontoiatra. Si tratta degli emendamenti al DDL Concorrenza con numeri identificativi dal 46.26 al 46.31, e dell’emendamento 4.07 presentato dal Relatore al DDL 2281.

Emendamenti C. 2281_PRESENTATI

Emendamenti anti abusivismo ddl concorrenza