Niente invio PEC per gli studi associati

shutterstock_127894817Studi associati: ecco le precisazioni del CNDCEC su come funziona l’obbligo di comunicazione della PEC.

Esonerati dall’obbligo di legge di invio del proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) gli studi associati. A precisarlo è stato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in risposta ad una domanda di chiarimento sulle modalità di comunicazione dell’indirizzo PEC degli studi associati. In sostanza la trasmissione dell’indirizzo PEC dall’Ordine tramite la procedura INI-PEC, anche ai fini della normativa antiriciclaggio, da parte degli iscritti persone fisiche esaurisce l’obbligo di comunicazione previsto dal Provvedimento congiunto MEF/GDF 8 agosto 2014, prot. 2014/105953.

Obblighi antiriciclaggio
Il CNDCEC ricorda che i professionisti iscritti all’Albo (sezioni A e B) sono destinatari della normativa antiriciclaggio che trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti elencati dal D.Lgs. n. 231/2007, tra i quali gli “iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”. Diversamente gli studi associati non sono destinatari in via autonoma degli obblighi antiriciclaggio.

Obbligo di PEC
Il CNDCEC si allinea al parere n.13 (Attività professionale in forma associata o societaria) reso dal soppresso UIC:
“I professionisti che svolgono l’attività professionale in forma associata o societaria possono tenere l’archivio in forma accentrata nello studio o ufficio. Qualora si opti per questa possibilità, nell’archivio unico dovrà essere specificato, ad esempio tramite una sigla, il professionista che ha eseguito l’identificazione del cliente”.
Questo significa che uno studio associato può istituire un solo archivio ai fini antiriciclaggio, ma l’identificazione può sempre essere ricondotta al singolo professionista destinatario dell’obbligo. Pertanto, conclude il Consiglio nazionale, l’invio della PEC da parte dello studio associato costituisce un adempimento ultroneo e comunque non dovuto ai sensi di legge.

Fonte: CNDCEC